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Il
Marchigiano Marco Fedi primo
firmatario di una proposta di legge sulla cittadinanza Riapertura dei termini per il riacquisto e fine della discriminazione uomo-donna ROMA
– E’stata presentata alla Camera dei Deputati il 18 ottobre scorso la
proposta di legge numero 1836 dal titolo “Modifiche alla legge 5
febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”. La
proposta, di cui è primo firmatario Marco Fedi ma che è stata
sottoscritta anche da altri parlamentari eletti all’estero (Antonio
Merlo, Franco Narducci, Gino Bucchino, Gianni Farina e Marisa Bafile),
propone, da una parte, la riapertura dei termini per la dichiarazione
tendente al riacquisto della cittadinanza italiana, dall’altra
l’estensione del diritto di cittadinanza anche ai figli di madre
italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948, ponendo fine a questa
residua disparità di trattamento tra cittadini. Di
seguito, la relazione che accompagna la proposta di legge e
l’articolato. Onorevoli
colleghi! Le
comunità degli italiani nel mondo, attraverso gli organismi di
rappresentanza quali i Comitati degli italiani all’estero (Comites) e il
Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE), tra le continue e
più appassionate istanze, avanzano, da lungo tempo, la richiesta di
riapertura dei termini per la presentazione della dichiarazione tesa ad
ottenere il riacquisto della cittadinanza italiana, regolata
dall’articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il
termine, inizialmente stabilito entro due anni dalla data di entrata in
vigore della stessa legge, è stato prorogato due volte, con la legge 22
dicembre 1994, n. 736, e successivamente, con l’articolo 2, comma 195,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662; l’ultima proroga è scaduta il 31
dicembre 1997. Gli
obiettivi di piena integrazione e partecipazione, che hanno consentito
alle nostre comunità di assumere posizioni di rilievo a livello
professionale, economico, politico e istituzionale nelle società di
accoglimento, hanno comportato, negli anni precedenti all’entrata in
vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 91, l’acquisizione
per naturalizzazione della cittadinanza del Paese di residenza. In
molti casi si è trattato di scelte condizionate dalla necessità di
vedere riconosciuti e salvaguardati diritti civili come l’acquisto della
propria abitazione o l’assunzione di un incarico politico oppure di un
impiego pubblico. Le
legislazioni nazionali in materia di cittadinanza hanno gradualmente
accettato, negli anni, regolandolo con apposite norme, il principio della
doppia cittadinanza o della cittadinanza plurima. Alcuni Paesi hanno
introdotto norme relative alla doppia cittadinanza successivamente al 31
dicembre 1997. L’aspirazione
al riacquisto della cittadinanza italiana merita particolari attenzione e
tutela. Si tratta di ex cittadini italiani che esprimerebbero, attraverso
la presentazione di una dichiarazione, la volontà tesa al riacquisto di
una cittadinanza che possedevano e alla quale sono stati costretti a
rinunciare a causa di disposizioni di legge, per l’Italia precedenti
all’entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per altri
Paesi fino al 2002, che oggi non trovano più attuazione nelle più
moderne legislazioni sulla cittadinanza. La questione si pone con urgenza
anche per coloro i quali, nel periodo di vigenza del termine di cui al
citato articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, anche volendolo,
non erano nelle condizioni di chiederla, pena la perdita della
cittadinanza dello Stato di residenza. La riapertura dei termini risolve
anche il problema posto dai minorenni, ex cittadini italiani, che hanno
perso la cittadinanza italiana senza mai esprimere una precisa volontà a
causa della naturalizzazione del padre. Sussistono
oggi tutte le condizioni per richiedere la cittadinanza italiana senza
perdere lo status civitatis del Paese dove ormai le nostre comunità
italiane vivono e lavorano: ma non è possibile farlo perché il termine
è prescritto. La
riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni tese ad
ottenere il riacquisto della cittadinanza italiana, prevista dalla
proposta di legge attraverso una modifica all’articolo 17 della legge 5
febbraio 1992, n. 91, non ha scadenza temporale rimanendo comunque
limitata e circoscritta unicamente ed esclusivamente coloro
i quali, già cittadini italiani precedentemente alla data di entrata in
vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 91, l’avevano perduta per
naturalizzazione. La
modifica all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, risponde
all’esigenza di piena parità – agli effetti normativi sulla
cittadinanza – tra uomo e donna. Esiste ancora oggi nell’ordinamento
italiano una anacronistica disparità di trattamento tra cittadini, in
contrasto palese con i dettami costituzionali che garantiscono pari dignità
sociale e uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso
(articolo 3 della Costituzione). Tale discriminazione giuridica si
riscontra, in particolare, nei confronti di quelle donne che, emigrate
all’estero nel secolo scorso, sono state private della cittadinanza per
se stesse e per i propri figli, per effetto della legge sulla cittadinanza
italiana 13 giugno 1912, n. 555, allora vigente. Il
principio fondamentale per l’attribuzione originaria della cittadinanza
italiana per nascita, cui era ispirato quel dettato legislativo, era
quello dello jus sanguinis o diritto di sangue, non estendendo però il
diritto di cittadinanza al figlio di madre italiana e di padre straniero,
considerando quindi « la donna come giuridicamente inferiore all’uomo e
addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica » (si
veda B. Nascimbene, Acquisto e perdita della cittadinanza. Una riforma
auspicata: la nuova disciplina della cittadinanza, in « Il Corriere
Giuridico », n. 5, 1992). Il
figlio di madre italiana poteva considerarsi italiano solo se il padre era
ignoto o apolide oppure se, in base alle leggi vigenti nello Stato di cui
il padre era cittadino, non acquistava la cittadinanza di tale Stato. In
pratica, tale disposizione normativa era impostata sul principio della
prevalenza dell’unità della cittadinanza in seno alla famiglia e della
« supremazia » della figura del padre-marito. Ciò ha comportato per
decenni una profonda disparità di trattamento tra uomo e donna, ancora più
evidente dopo l’introduzione nell’ordinamento italiano della legge 19
maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, che ha
affermato il principio di uguaglianza tra uomo e donna nell’ambito dei
rapporti familiari. Ma nonostante questa fondamentale innovazione del
nostro codice civile, si è dovuto ancora attendere perché questo
principio fosse esteso anche alla legislazione sulla cittadinanza. Infatti,
è solo del 28 gennaio 1983 la sentenza n. 30 della Corte costituzionale
che dichiara incostituzionale l’articolo 1 della legge n. 555 del 1912,
laddove non riconosce come cittadino italiano per nascita anche il figlio
di madre cittadina, sancendo che anche i figli di madre italiana sono
italiani. Sentenza fondamentale e « apripista » della legge n. 123,
approvata nell’aprile dello stesso anno 1983, che consentiva la
trasmissione della cittadinanza italiana ai figli anche per via materna,
introducendo il principio di uguaglianza morale e giuridica tra uomo e
donna nell’ordinamento italiano, con riguardo alla trasmissibilità di
questo diritto ai figli. Ma
la citata sentenza n. 30 del 1983 della Corte costituzionale ha lasciato
inalterate alcune situazioni discriminatorie, consentendo in pratica
l’attribuzione della cittadinanza italiana « solo ai figli di madre
italiana e di padre straniero nati dopo il 1o gennaio 1948 » (si veda H.
Guillen, Lo jus sanguinis e la giurisprudenza della Corte costituzionale e
della Suprema Corte di cassazione, in « Semplice », anno III, n. 3 marzo
2006, Demografici associati). In base al parere n. 105 del 15 aprile 1983
del Consiglio di Stato, la retroattività della incostituzionalità
dell’articolo 1 della legge n. 555 del 1912 non può andare oltre il
momento in cui si è verificato il contrasto tra la norma di legge (o di
atto avente forza di legge) – anteriore all’entrata in vigore della
Costituzione – dichiarata illegittima e la norma o il principio della
Costituzione. In
tempi più recenti, la legge n. 91 del Nel
1996, Non
vi è dubbio che, malgrado i tentativi finora compiuti non si è ancora
giunti a una definizione della materia che possa considerarsi
soddisfacente sotto il profilo del dettato costituzionale, ma anche sotto
quello delle norme internazionali: norme internazionali come Proposta
di legge ART.
1. (Modifica
all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91). 1.
Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono
inseriti i seguenti: «
1-bis. E’ cittadina la donna che è stata cittadina per nascita e ha
perduto la cittadinanza in quanto coniugata con cittadino straniero, anche
quando il matrimonio è stato contratto prima del 1° gennaio 1948. 1-ter.
E’ cittadino il figlio della donna di cui al comma 1-bis nato
anteriormente al 1° gennaio 1948 ». ART.
2. (Modifica
all’articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91). 1.
Il comma 1 dell’articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è
sostituito dal seguente: «
1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12
della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l’opzione
prevista dall’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la
riacquista se effettua una dichiarazione in tale senso a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge ». ART.
3. (Norma
finanziaria). 1.
Dall’attuazione delle disposizioni dei commi 1-bis e 1-ter
dell’articolo 1 e del comma 1 dell’articolo 17 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, rispettivamente introdotti e modificato dagli articoli 1 e 2
della presente legge, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Fuente:INFORM - N. 203 - 30 ottobre 2006 |